FIPER: Nuove linee guida TEE
Da una prima analisi del DM 11 gennaio 2017 “Nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica” appare evidente l’orientamento del governo di accelerare l’azione per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva sull’efficienza energetica entro il 2020 corrispondente a “risparmi pari all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali di tutti i distributori di energia o tutte le società di vendita di energia (art.7)”.
Obiettivo ambizioso anche alla luce della novità introdotta dal nuovo decreto di riconoscere i TEE solo ai risparmi energetici addizionali, seguendo le indicazioni europee, ovvero i risparmi dati dalla differenza in termini di energia primaria (TEP) fra consumo della baseline e il consumo energetico conseguente alla realizzazione del progetto (art.2). Vengono di conseguenza abbassate le soglie minime del progetto a consuntivo (CS) dai precedenti 60 della PPPM a 10 TEP e dei progetti standard (PS) dai precedenti 20 TEP agli attuali 5 TEP.
Nell’ottica della promozione del teleriscaldamento efficiente il DM riconosce i TEE in base alla capacità di generare risparmi addizionali in termini di energia primaria totale e non rinnovabile (art.6 comma 4); in particolare sono stati inseriti 2 interventi specifici alla Tabella 1- Tipologia di interventi, relativi rispettivamente a “efficientamento di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento esistenti” e “posa di reti di teleriscaldamento e/o raffrescamento efficienti”. Da sottolineare il riferimento nei “considerato” al ruolo dell’Autorità in materia di teleriscaldamento secondo quanto definito all’art.10 del d.lgs. n.102/2014; nessun accenno, invece al fondo di efficienza energetica e al correlato fondo di garanzia per la realizzazione delle reti, strumento previsto dal d.lgs.28/2011 ma non ancora attuato, che potrebbe dare un forte impulso alla realizzazione di nuove reti.
Commenta Righini: ““sarà opportuno avviare in tempi rapidi un confronto con il GSE e il MiSE per illustrare le specificità del teleriscaldamento ottenuto con fonti rinnovabili per la messa a punto di un modello di progetto standardizzato (Allegato 2.2.-2.3) che tenga opportunamente conto del conseguente risparmio addizionale di energia primaria di origine non rinnovabile, in vista della redazione della guida operativa prevista entro 60 gg. dall’entrata in vigore del DM (Art. 15)”.
Positiva l’introduzione del contratto tipo obbligatorio che regola l’attività tra Esco e cliente, con l’obiettivo di condividere la responsabilità degli interventi effettuati (art.5), la non retroattività sui titoli di efficienza già riconosciuti, con la possibilità da parte del GSE di richiedere il ricalcolo degli stessi esclusivamente per le successive rendicontazioni dei risparmi (art. 12 comma 16) e la pubblicazione sul sito internet del GSE dei progetti approvati ripartiti per tipologia di intervento.
Chiarisce Righini: “queste tre novità impatteranno direttamente sul mercato, riducendo l’incertezza sul pregresso e introducendo l’elemento di trasparenza e chiarezza importante riguardo le performance dei progetti e la co-responsabilità del titolare e proponente nella gestione dell’intervento”.
Un’ultima considerazione riguardo i settori e la tipologia di interventi; riteniamo ci siano diversi interventi che possono essere di interesse anche per il settore agricolo e agro-industriale (biogas/biometano), in particolare: installazione di essiccatoi, installazione di sistemi per il trattamento degli effluenti gassosi, installazione per il recupero di calore …anche a servizio di reti di teleriscaldamento.
Inoltre, l’inserimento delle “misure comportamentali” rappresenta un’importante novità perché attraverso questi interventi vengono espressamente riconosciuti agli interventi di “analisi dati consumi/gestione efficiente/iniziative per utilizzo veicoli a basse emissioni” titoli di efficienza energetica.
In conclusione, la velocità di reazione degli imprenditori a investire nell’efficientamento secondo le nuove linee guida dipenderà dalla modalità e dai tempi di pubblicazione delle guide operative. Il DM rappresenta sicuramente una buona base di partenza e lo stimolo per ottimizzare e efficientare i processi produttivi, aumentando la competitività delle aziende italiane.
Ci auspichiamo che il DM serva a “snellire” e semplificare le lungaggini burocratiche negli ultimi anni hanno condizionato gli investimenti negli interventi di efficienza energetica nell’industria e nel settore civile.
Fonte: Roberto Testarmata- Media Relations & Public Affairs / www.effecicomunicazione.it