REGIONE PIEMONTE: Biomasse forestali, in vigore il nuovo regolamento sui sottoprodotti
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 38 del 15-2-2017) il Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.
L’art 184 bis del Dlgs 152/2006 ha stabilito i requisiti che devono essere posseduti da un materiale residuo di un processo produttivo affinché possa essere classificato come sottoprodotto e non come rifiuto. Per favorire l’utilizzo di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione come sottoprodotti, il Ministero dell’Ambiente ha emanato un apposito Regolamento dm 3 ottobre 2016, n. 264 in vigore dal 2 marzo 2017.
In particolare il Regolamento definisce alcune modalità con le quali è possibile dimostrare il soddisfacimento delle condizioni che consentono di classificare un residuo di produzione quale sottoprodotto ed escluderlo, quindi, dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti:
- prodotto: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica;
- residuo di produzione: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;
- sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 184-bis del dlgs 15/ 2006;
Il decreto contiene due allegati:
- Allegato 1 – Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia, suddiviso in 2 sezioni:
- sezione 1 – Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di biogas in impianti energetici;
- sezione 2 – Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione;
- Allegato 2 – Scheda tecnica e dichiarazione di conformità.