Sottoprodotti: in GU il regolamento del Ministero dell'Ambiente

Articolo pubblicato martedì 21 febbraio 2017
Sottoprodotti: in GU il regolamento del Ministero dell'Ambiente
Articolo di Filippo Franchetto

Fissati i criteri indicativi per dimostrare come un residuo di produzione possa essere considerato sottoprodotto e non rifiuto, con specifico riferimento alle biomasse residuali utilizzate per la produzione di energia (biogas e combustione).

Il Regolamento (Dm 3 ottobre 2016, n. 264), che entrerà in vigore il prossimo 2 marzo, definisce "alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali" previste dall'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006, che consentono di escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.  

Segnaliamo l'Allegato 1 del decreto, "Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia", suddiviso in due sezioni:

• Sezione 1: "Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici";

• Sezione 2: "Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione".

In relazione alle biomasse riportate nelle due sezioni, viene individuato un elenco delle principali norme che ne regolamentano l'impiego e di una serie di operazioni ed attività che possono costituire "normali pratiche industriali".

L' Allegato 2 del provvedimento riporta la scheda tecnica che contiene le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto. 

Per ogni ulteriore approfondimento, consigliamo di consultare il Dm Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264.

 
Fonte: www.nextville.it

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