Misure di limitazione per migliorare la qualità dell'aria-Lombardia
Nel semestre invernale nel territorio lombardo entrano in vigore tutta una serie di Misure di limitazione per migliorare la qualità dell'aria.
In merito agli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa, dal 15 ottobre al 15 aprile è disposto il divieto (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con combustibili ammessi) di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa appartenenti alle seguenti categorie:
- camini aperti;
- camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%
Il divieto si applica alla Fascia 1 del territorio regionale e ai restanti Comuni situati ad una quota altimetrica uguale o inferiore ai 300 m s.l.m..
Il valore di rendimento energetico posseduto dall’apparecchio è precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore.
I controlli sono effettuati dalle Province -nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici. La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n.24/06 (da 500 a 5.000 €).
Le misure temporanee a carattere locale si articolano su 2 livelli:
- 1° livello (al superamento dei 7 gg del valore di 50 microg/mc di PM10) - In questo caso il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16;
- 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello anche se non attivato)- In questo caso il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 5656 del 3/10/16;
Per l’applicazione delle suddette misure, è stata introdotta una classificazione che assegna diverse classi ambientali ai generatori. Sono state individuate 5 classi ambientali basate sui parametri: rendimento energetico (ŋ) ed emissioni di particolato primario (PP), carbonio organico totale (COT), ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO).
Il cittadino, per verificare l’appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore, deve fare riferimento, in prima istanza, alla documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione). Se l’informazione è mancante, potrà rivolgersi al costruttore il quale metterà a disposizione l’informazione anche tramite il proprio sito internet.
In ogni caso sarà possibile consultare il Catalogo regionale, costruito dagli elenchi trasmessi dai diversi produttori riportanti la classificazione dei generatori, aggiornato periodicamente e pubblicato a fondo pagina.
PER I COSTRUTTORI
I costruttori dei generatori che ancora non lo avessero fatto possono inviare in Regione il Format di trasmissione (prodotto per prodotto) della Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali e, ove presente, l'Attestato di Certificazione rilasciato dall'Organismo di Certificazione di seconda o terza parte.
Gli elenchi trasmessi a Regione Lombardia - anche per mezzo delle proprie Associazioni di categoria - saranno inseriti nel Catalogo e pubblicati periodicamente.
L'indirizzo al quale trasmettere gli elenchi: ambiente@pec.regione.lombardia.it
Fonte: www.regione.lombardia.it